14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2477 del 1 febbraio 2018
Testo massima n. 1
L’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. [ In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza – stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l’obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l’eventuale attraversamento di animali – a carico dell’ANAS, ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata ].
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