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Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11828 del 15 maggio 2018

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11828 del 15 maggio 2018

Testo massima n. 1

Nei contratti soggetti alla forma scritta “ad substantiam”, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l’interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale.

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