14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11828 del 15 maggio 2018
Posted at 16:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nei contratti soggetti alla forma scritta “ad substantiam”, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l’interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale.
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