14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11643 del 14 maggio 2018
Testo massima n. 1
In tema di trasferimento del lavoratore, l’art. 1352 c.c., che prescrive che la forma stabilita convenzionalmente dalle parti in vista della conclusione di un contratto si presume voluta per la validità dello stesso, è applicabile anche nel caso in cui la forma scritta sia stata stabilita, in sede di contrattazione collettiva, non solo per la comunicazione, ma anche per la motivazione del trasferimento stesso, con previsione posta a tutela del lavoratore, il quale deve essere posto in condizione di essere pienamente edotto delle ragioni organizzative per effetto delle quali il suo rapporto di lavoro viene modificato.[ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di una lavoratrice perché non motivato per iscritto, in violazione dell’onere di forma “ad substantiam” prescritto dall’art. 37 del c.c.n.l. Poste dell’11 luglio 2003 ].
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