14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10885 del 11 maggio 2006
Testo massima n. 1
Il subappaltatore di opera pubblica, nonché cessionario del credito del corrispettivo maturato dall’appaltatore nei confronti della P.A. appaltante, non può esercitare nei confronti di quest’ultima la pretesa a conseguire importi a titolo di revisione prezzi, perché questa trova il proprio fondamento nel rapporto di appalto pubblico e nella relativa normativa, alla quale è estraneo il cessionario dei credito, che non può vantare, nei confronti del debitore ceduto, ragioni di credito diverse da quelle trasferitegli [ nella specie, la S.C. ha escluso che risultasse pattuita anche la cessione delle aspettative di credito revisionale ], né l’eventuale importo revisionale costituisce accessorio del credito al corrispettivo ceduto, né, infine, la cessione del credito o il subappalto determinano una cessione, sia pure parziale, del contratto di appalto.
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