14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13033 del 24 maggio 2018
Testo massima n. 1
In tema di conclusione del contratto, la norma di cui al quarto comma dell’art. 1326 c.c. – secondo cui, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l’accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa – è posta nell’esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità. Ne consegue che il medesimo proponente può rinunciare al rispetto di detta forma, ritenendo sufficiente un’adesione manifestata in modo diverso, con l’ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, mediante l’esecuzione della prestazione rappresentata dall’invio della merce richiesta ].
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