14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11676 del 14 maggio 2018
Testo massima n. 1
L’estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l’ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l’adozione di un provvedimento che riconosca cessati l’uso e l’interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell’omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato.
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