Cass. civ. n. 6765 del 19 marzo 2018

Testo massima n. 1


Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Normativa correlata