14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6765 del 19 marzo 2018
Testo massima n. 1
Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.
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