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Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14294 del 4 giugno 2018

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14294 del 4 giugno 2018

Testo massima n. 1

In tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell’opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell’immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione.

Testo massima n. 2

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico [ art. 483 cod. pen. ] la condotta di chi, nella veste di legale rappresentante di una società, attesta falsamente ad un notaio che il capitale sociale è interamante versato e che l’aumento di capitale da deliberare è stato parimenti versato nelle casse sociali. [ Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha escluso la riconducibilità del fatto al reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione del pubblico ufficiale, posto che l’attestazione compiuta dal notaio non riguardava l’effettivo avvenuto versamento o aumento di capitale ma solo la formalizzazione in sua presenza delle dichiarazioni relative a tale accadimento ].

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