14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21534 del 15 settembre 2017
Testo massima n. 1
Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia – applicabile, a norma dell’art. 2947, comma 3, c.c., anche all’azione civile di risarcimento del danno – decorre, sia per il reato sia per l’azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell’azione penale, poiché il reato di calunnia si consuma appena all’autorità giudiziaria – oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata [ o comunque giunga ] la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto.
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