14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24031 del 12 ottobre 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza [ legale, non necessariamente effettiva ] dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto.
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