14 Mag Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23584 del 9 ottobre 2017
Testo massima n. 1
In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato [ nella specie, ente di formazione di un’organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria ], poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL.
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