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Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 21036 del 11 settembre 2017

Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 21036 del 11 settembre 2017

Testo massima n. 1

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie.

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