14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13994 del 6 giugno 2017
Testo massima n. 1
In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in mancanza di espresse disposizioni normative sul contenuto e sulle modalità del relativo trasferimento, è disciplinato dal principio, espresso dall’art. 2112 c.c., dell’inerenza del rapporto contrattuale al complesso aziendale [ o all’attività di competenza di un soggetto pubblico ], in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell’attitudine all’esercizio dell’impresa [ o della funzione perseguita ], in quanto i due termini utilizzati dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell’applicazione del suddetto articolo, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo di tale disposizione ogni vicenda traslativa riguardante l’attività dell’ente cedente. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la neo istituita Azienda Policlinico Umberto I fosse succeduta nei rapporti di lavoro del personale ASL, in servizio presso il soppresso policlinico universitario, pur in assenza di norme che ne disciplinassero il passaggio ]
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