14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7580 del 22 dicembre 1983
Testo massima n. 1
La sopravvenuta impossibilità della prestazione, se non è imputabile al debitore, determina l’estinzione dell’obbligazione, mentre, se è imputabile al debitore, determina la conversione dell’obbligazione di adempimento in quella di risarcimento del danno e, se costituisce l’oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, dà luogo, altresì, all’azione di risoluzione per inadempimento. Pertanto, ove il creditore abbia proposto domande limitate soltanto all’esecuzione specifica della prestazione dedotta in contratto ed al risarcimento dei danni conseguenti al mero ritardo nell’adempimento, l’accertata sopravvenuta impossibilità, totale e definitiva, di esecuzione della prestazione determina l’improponibilità delle domande stesse, entrambe presupponendo necessariamente che la prestazione sia ancora eseguibile, senza che a tal fine sia rilevante l’imputabilità o meno al debitore della sopravvenuta impossibilità di adempimento, che ha rilievo, invece, esclusivamente in relazione alla responsabilità per danni da inadempimento definitivo ed alla risoluzione per inadempimento.
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