14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22330 del 26 settembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la quantificazione dell’importo della liquidazione accompagnato dalla clausola di salvaguardia della “eventuale maggiore misura” rispetto alla somma indicata in citazione, si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del “quantum” da commisurarsi; tale incertezza non viene meno neppure a seguito dell’istruttoria, che consente di individuare ed accertare i fatti rilevanti ai fini della “aestimatio” del danno, ma non fornisce anche specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica volta a consentire al giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza vincoli limitativi. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, ritenendo che l’utilizzo della detta formula in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado aveva consentito al giudice di primo grado di procedere alla valutazione estimatoria senza apposizione di limiti quantitativi ].
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