14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7110 del 20 marzo 2017
Testo massima n. 1
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all’accertamento “incidenter tantum” dell’esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale. [ Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di scioglimento della comunione con domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’appropriazione di somme da parte di uno dei condividenti sul conto bancario cointestato ].
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