14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16638 del 5 luglio 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
La particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore.
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