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Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 26199 del 3 novembre 2017

Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 26199 del 3 novembre 2017

Testo massima n. 1

L’azione generale di arricchimento ingiustificato ,avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d’ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l’indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda di ingiustificato arricchimento in relazione ad un servizio pubblico a favore di un comune, stante la possibilità di agire nei confronti del dipendente o dell’amministratore dell’ente che aveva consentito l’espletamento ].

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