14 Mag Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15954 del 27 giugno 2017
Testo massima n. 1
Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 [ emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell’art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 ], che all’art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Ne consegue che l’eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall’art 9 del d.m. citato sono illegittime e vanno disapplicate e sostituite “ex lege” con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza delle prescrizioni del primo comma dell’art. 17 legge n. 765 del 1967, che sono immediatamente applicabili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]