14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24073 del 13 ottobre 2017
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto [ o il contatto sociale ] e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare [ quale causa o concausa efficiente ] il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
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Testo massima n. 2
In tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l’omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva [ desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche ], verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l’evento dannoso.
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