14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11213 del 9 maggio 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
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