14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9801 del 26 luglio 2000
Testo massima n. 1
La clausola con la quale le parti abbiano espressamente previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento incondizionatamente e su semplice richiesta è incompatibile con l’eccezione fideiussoria di cui all’articolo 1247 c.c. [ compensazione opposta dal garante con un debito del creditore verso il debitore principale ], in quanto il rapporto di garanzia risulta caratterizzato da autonomia causale che ne esclude la connotazione di accessorietà rispetto al rapporto obbligatorio garantito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]