14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16698 del 6 luglio 2017
Posted at 16:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]