14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14503 del 9 giugno 2017
Testo massima n. 1
La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, ai sensi dell’art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l’atto di citazione – per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali – il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l’atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.
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