14 Mag Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 25055 del 23 ottobre 2017
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli [ previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c. ] con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.
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Testo massima n. 2
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli [ previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c. ] con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. [ Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d’appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo ].
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