14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43731 del 17 ottobre 2016
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, nè pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l’assistenza gratuita di un interprete. [ In motivazione, la Corte ha ricordato che l’avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle “accuse” mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell’udienza fissata per l’esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore ].
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