14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 614 del 28 marzo 1998
Testo massima n. 1
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, allorquando la somma assegnata a titolo di riparazione si discosta in misura assai rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dal collegamento fra somma massima posta a disposizione dal legislatore, durata massima della custodia cautelare e durata dell’ingiusta detenzione patita da colui che sollecita l’indennizzo, il giudice deve spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali ha deciso di liquidare in quella misura l’indennizzo dovuto, pur non essendo necessaria, trattandosi di provvedimento equitativo, la precisa specificazione di tutte le voci di danno né del quantum attribuito al richiedente per ogni tipo di pregiudizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]