Cass. civ. n. 4981 del 19 maggio 1998

Testo massima n. 1


La circolazione dell'assegno ha termine quando il titolo perviene al trattario (banchiere) il quale è in grado di controllare la sussistenza della provvista e di estinguere l'assegno. La girata con «valuta per l'incasso» o «per l'incasso» non trasferisce al giratario i diritti inerenti al titolo ma implica un semplice diritto ad incassare, per cui il giratario che lo riceve assume la figura di rappresentante del girante che è obbligato a presentare il titolo per il pagamento entro il termine previsto dall'art. 321. assicur. Consegue che non è ammissibile la girata al trattario con la clausola «per l'incasso», ad eccezione dell'ipotesi di girata a stabilimento della banca trattaria diverso da quello presso il quale esiste la provvista e che se banca incaricata dell'incasso e trattario coincidono, la girata, comunque fatta, determina l'estinzione del titolo pervenuto al trattario.

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