14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 931 del 21 aprile 1998
Testo massima n. 1
Deve riconoscersi al tribunale investito dell’appello in materia de libertate, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., il potere di fondare la propria decisione [ pur nell’ambito dei motivi proposti e, quindi, nell’osservanza del principio devolutivo ], anche sulla base di elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati nell’ordinanza impugnata, quali, in particolare, gli elementi che il pubblico ministero abbia acquisito a seguito dell’espletamento di attività integrativa d’indagine; ciò avuto anche riguardo alla inesistenza di ragioni che precludano l’applicabilità, anche nel procedimento incidentale in questione, della disciplina dettata dall’art. 603, commi 2 e 3 c.p.p.
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