14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6115 del 22 maggio 1992
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento — anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 12 ottobre 1990, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 444 comma secondo, secondo periodo c.p.p. 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile — non è consentito al giudice porre «anche» a carico del responsabile civile il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, atteso che, con la predetta sentenza, la Corte costituzionale ha rimosso il divieto di «decidere sulla domanda della parte civile» solo nei confronti dell’imputato e non anche nei confronti del responsabile civile. [ Nella fattispecie è stata annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui condannava «anche» il responsabile civile al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ]. *
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]