14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2156 del 20 febbraio 1998
Testo massima n. 1
In materia di traduzione degli atti l’esistenza, negli atti del procedimento penale, di scritti compilati in lingua straniera, costituisce un caso di nullità del procedimento stesso solo quando il difensore dell’imputato chiede la nomina di un interprete per la traduzione, ex art. 143 secondo comma c.p.p., e il giudice si rifiuti di provvedere in conformità. Detta nullità peraltro ha carattere relativo ed è sanata dall’acquiescenza del difensore. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non può costituire causa di annullamento il fatto che il giudice di merito abbia disatteso la certificazione medica attestante l’impedimento a comparire dell’imputato, siccome redatta in lingua rumena in modo altresì illeggibile, senza averne disposta la traduzione, neppure richiesta dal difensore ].
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