Cass. pen. n. 4496 del 21 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Per giurisprudenza consolidatasi sotto il vigore dell'art. 80 dell'abrogato codice di rito, ma applicabile, stante l'identità di ratio, alla nuova normativa, le richieste e le impugnazioni presentate in busta chiusa, tanto più quando non ne è rivelato il contenuto, non hanno i requisiti dell'atto ricevuto dal direttore penitenziario a norma dell'art. 123 c.p.p. e, quindi, non possono produrre effetti come se fossero ricevuti dalla autorità giudiziaria. (Fattispecie in tema di ricorso avverso ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a fini estradizionali).