Cass. pen. n. 1703 del 11 agosto 1993

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali, per accertare la sussistenza delle esigenze di prevenzione, il giudizio prognostico, richiesto dall'art. 274 lett. c) c.p.p., su elementi specifici, dai quali sia logicamente possibile dedurre, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. In particolare il giudice deve avere riguardo sia alle modalità e circostanze del fatto, sia alla personalità dell'indagato, enucleando dalla condotta complessiva di tale soggetto e da tutti gli altri parametri enunciati dall'art. 133 c.p. - che assumano rilevanza nel caso specifico - gli elementi concreti di valutazione da porre a fondamento dell'ordinanza che dispone la misura. Da tali elementi di carattere oggettivo egli deve pervenire - con motivazione congrua ed esente da vizi logici - alla formulazione di una prognosi di pericolosità del soggetto, in funzione della salvaguardia della collettività e che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che il medesimo commetta uno dei delitti indicati dal ricordato art. 274 lett. c) c.p.p.

Normativa correlata