Cass. civ. n. 2176 del 25 febbraio 1995

Testo massima n. 1


La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 comma 2 c.c., presupponendo l'accertamento del contro-credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione è stata eccepita, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in questa sede.

Normativa correlata