Cass. pen. n. 8044 del 26 giugno 1980

Testo massima n. 1


La correzione materiale di una scrittura privata in tanto costituisce falso punibile in quanto dalla correzione derivi un contrasto fra i diritti rappresentabili dal documento sbagliato e quelli rappresentabili dal documento corretto, così che la correzione incida sul contenuto sostanziale dell'atto. Tale eventualità deve escludersi nel caso in cui la correzione riguardi un errore di calcolo in una operazione aritmetica e non modifichi il risultato dell'operazione esattamente indicato.