14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1410 del 29 aprile 1986
Testo massima n. 1
Nella materia prevista dall’art. 635 cod. proc. pen. rientrano il riesame della pericolosità sociale, la revoca della misura di sicurezza, la fissazione di una diversa data iniziale e, quindi, finale del periodo minimo di una misura di sicurezza; ne restano, invece, esclusi i provvedimenti di effettivo e mero carattere dichiarativo, che si esauriscono in un puro computo temporale, quale è tipicamente il provvedimento previsto nell’art. 214 cod. pen., concernente la determinazione di un nuovo periodo minimo di durata della misura di sicurezza, alla cui esecuzione la persona sottoposta si sia volontariamente sottratta.
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