14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10838 del 14 marzo 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell’operatività della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., e, di riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia più individuabile nell’ambito del patrimonio della medesima, l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]