14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4975 del 7 febbraio 2007
Testo massima n. 1
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose [ art. 392 c.p. ] la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un’area di pertinenza dell’agente, considerato che l’auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato [ clandestinamente o violentemente ], opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.
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Testo massima n. 1
Non integra il delitto di furto [ art. 624 c.p. ], ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose [ art. 392 c.p. ], l’appropriazione della cosa mobile altrui [ nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell’agente ] finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all’interno del negozio dell’agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente ].
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