14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1795 del 22 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Al fine della sussistenza del delitto di cui all’art. 586 c.p. [ morte o lesioni come conseguenza di altro delitto ], è necessario, oltre al legame eziologico, che l’evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base, nella specie sequestro di persona [ art. 605 c.p. ]. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto conseguenza prevedibile del delitto di sequestro di persona — integrato dalla condotta del capotreno, che rinchiuda a chiave in uno scompartimento un viaggiatore, pur munito di documento di identità e di danaro per pagare eventuali multe, perché privo di biglietto con l’intenzione di consegnarlo alla polizia ferroviaria — le gravi lesioni subite dal sequestrato nell’intento di calarsi dal finestrino per liberarsi ].
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Testo massima n. 1
Il concorso della condotta colposa della vittima alla causazione dell’evento morte o lesioni dalla stessa subito, non esclude la prevedibilità da parte dell’autore del delitto base di detto evento e, quindi, la sua responsabilità per il reato diverso ex art. 586 c.p.; tuttavia, ove il concorso di colpa della vittima venga accertato, esso incide non solo in ordine agli effetti civili ma anche su quelli penali in termini di riduzione della pena.
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