14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21056 del 3 novembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell’altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione [ e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta ], si che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi del secondo comma dell’art. 2055 c.c. nei confronti dell’altro. [ Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita nella decisione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori dell’illecito ].
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Testo massima n. 2
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poichè, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.
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