14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1355 del 10 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Il giuramento suppletorio è deferibile, in base al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche quando il fatto da provare sia diverso rispetto a quello che il giudice abbia ritenuto costituire semiplena probatio della domanda o dell’eccezione. [ La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui, a seguito di effrazione di cassetta di sicurezza bancaria, era stata provata a mezzo di giuramento suppletorio la circostanza che il giorno del furto si trovassero preziosi nella stessa sulla base della semiplena probatio costituita dall’abitualità del deposito di preziosi nella cassetta ].
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Testo massima n. 2
Nel giuramento estimatorio ciò che rileva è l’essenzialità dell’accertamento del valore della cosa in relazione al petitum, onde il giuramento pub essere deferito anche per stabilire il valore di una cosa perduta o perita a causa dell’inadempimento di un’obbligazione strumentale alla sua conservazione e, dunque, per determinare il tantundem dovuto a fini risarcitori.
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