14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10362 del 14 novembre 1997
Testo massima n. 1
Ai fini dell’osservanza del principio della correlazione tra accusa e decisione, qualora il fatto risulti «diverso», nei suoi dati fondamentali, la formale modifica dell’imputazione e la relativa contestazione, previste dall’art. 516 c.p.p., non possono trovare equipollenti nell’avvenuta prospettazione degli elementi diversificanti da parte dello stesso imputato, a propria discolpa, e neppure nella c.d. «contestazione sostanziale» ricavabile dalle domande che il pubblico ministero ponga all’imputato nel corso dell’esame.
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Testo massima n. 2
Quando il fatto ritenuto in sentenza sia diverso da quello contestato sotto il profilo della materialità della condotta e della finalità dell’azione, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza indipendentemente dal fatto che la sentenza abbia recepito la prospettazione dei fatti della difesa e che questa abbia perciò avuto modo di difendersi pienamente sul punto. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione del principio di correlazione in una ipotesi in cui l’imputato, curatore fallimentare, tratto a giudizio per il reato di abuso di ufficio a fini patrimoniali per essersi impossessato del corrispettivo dello sconto di titoli cambiari intestati alla società fallita, era stato poi condannato non per lo stesso reato, ma per aver posto all’incasso i medesimi titoli quali rappresentante legale della società finanziaria beneficiaria ]
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