14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21923 del 15 ottobre 2009
Testo massima n. 1
La compensazione giudiziale, prevista dall’art. 1243, secondo comma, c.c., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.
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