14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8996 del 19 agosto 1994
Testo massima n. 1
Il privato può commettere il reato di cui all’art. 479 c.p. [ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ] solo quale concorrente del pubblico ufficiale, ex art. 117 c.p., ovvero inducendolo in errore, ex art. 48 c.p. Tale ultima ipotesi ricorre soltanto ove le false dichiarazioni del privato siano integrate da un’attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca rispondenza al vero, rientrandosi, invece nell’ambito delle fattispecie previste dagli artt. 483 o 495 c.p. quando la falsa dichiarazione riguarda fatti o qualità personali che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell’atto pubblico, senza che rientri nelle sue funzioni di attestarne la veridicità.
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Testo massima n. 1
L’art. 479 c.p. configura un falso ideologico del pubblico ufficiale a fattispecie multipla e a condotte tipiche. Tutte le ipotesi delittuose dalla norma previste si riferiscono all’attività di attestazione del pubblico ufficiale, ivi compresa la fattispecie relativa alla falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, che riguarda fatti diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma in relazione ai quali rientra nella funzione del pubblico ufficiale di attestare la verità.
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