14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4607 del 7 gennaio 1994
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, non può costituire concorso, salvo che l’attività addebitata al reo non si ricolleghi ad un proposito manifestato in precedenza, quella realizzata successivamente alla commissione del reato, e cioè dopo che questo sia stato consumato o tentato; mentre, si ha concorso quando taluno si inserisce con la propria attività cosciente e volontaria tra l’attività da altri iniziata e svolta e l’evento non ancora verificatosi.
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Testo massima n. 1
La mera partecipazione ad associazione criminosa non può costituire prova a carico del reo di suo concorso in reato commesso da altri sodali pur nella realizzazione del programma criminoso associativo. [ Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che la ricezione, da parte dell’indagato, di somma di danaro per l’organizzazione d’appartenenza, successivamente alla commissione dei reati di cui agli artt. 319 e 353 c.p., poteva costituire grave indizio di sua partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, ma — di per sé — non giustificava la presenza di gravi elementi indizianti, tali da consentire l’emissione di misura cautelare per i delitti sopra indicati ].
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