14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10 del 4 gennaio 1993
Testo massima n. 1
L’incertezza circa l’entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun contraente all’atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l’alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell’alea. Pertanto, un contratto tipicamente commutativo, quale la compravendita, non può qualificarsi aleatorio per volontà delle parti, per il solo fatto della mancata determinazione e precisazione del prezzo al momento della conclusione, che però sia pienamente determinabile in base agli elementi di riferimento indicati nel contratto medesimo.
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Testo massima n. 2
Nei contratti aleatori per volontà delle parti, l’alea è estranea allo schema legale ed è introdotta con una specifica pattuizione. Ne consegue che, a fronte della domanda di rescissione per lesione di un contratto di tipo commutativo, quale la compravendita, la pattuizione relativa all’introduzione dell’alea nel negozio si pone come oggetto di un’eccezione in senso proprio, e non può essere rilevata d’ufficio.
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