14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10025 del 27 aprile 2010
Testo massima n. 1
La disposizione contenuta nell’art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l’effetto compensativo si produce e ferma restando l’esigenza dell’anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l’ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell’art. 1243 c.c. Ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita.
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Testo massima n. 2
La disposizione dell’art. 1246, n. 2, c.c., laddove prevede l’esclusione della compensazione con riferimento ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, postulando l’esistenza di un contratto di deposito o di comodato, non può trovare applicazione al caso in cui si ponga un problema di compensazione fra il committente e l’agente, relativamente alle somme corrisposte dai clienti all’agente e che questi deve versare al committente, poiché tali somme, fintanto che non sono rimesse dall’agente al committente, non possono considerarsi oggetto di un contratto di deposito corrente fra le parti, essendo la loro temporanea detenzione riconducibile all’obbligo dell’agente di riscuoterle e versarle, che trae titolo direttamente dal contratto di agenzia.
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