Avvocato.it

Corte costituzionale sentenza n. 111 del 12 aprile 1996

Corte costituzionale sentenza n. 111 del 12 aprile 1996

Testo massima n. 1

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 148 c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, 32 Cost., nella parte in cui prevede il ricovero in struttura psichiatrica giudiziaria del condannato affetto da grave malattia psichica sopravvenuta, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del trattamento differenziato da quello della grave infermità fisica, che non dà luogo alla applicazione di misure di sicurezza detentive a seguito del proscioglimento

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze