14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10057 del 10 marzo 2015
Testo massima n. 1
La previsione di cui all’art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – preclude la possibilità che quest’ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell’avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b ] e comma secondo, cod. proc. pen.
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