14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4372 del 29 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale [ grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione ] o processuale [ autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi ], in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza di rigetto della domanda riparatoria in quanto fondata su circostanze escluse dal giudice della cognizione, quali la conoscenza, da parte della richiedente, della presenza di sostanza stupefacente nell’abitazione occupata con il convivente ed il fatto di aver ostacolato l’ingresso degli investigatori ].
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